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Questa discussione è stata stimolata da una osservazione sulla liceità dell’uso della carta come supporto scrittorio nella ricostruzione di contesti risalenti al secolo XIII.
L’informazione circa la presenza della carta al secolo XIII in Italia è in massima parte corretta, di seguito indicherò come documenti cartacei siano attestati in Italia a partire dalla seconda metà del secolo XII; in Spagna, per introduzione araba, la prima cartiera di Xativa / Jativa al presente San Felipe in Valencia, risale al secolo XII (1).
Il problema che si pone come discriminante della scelta del supporto scrittorio (pergamena / carta) è in primo luogo in funzione dell’uso pubblico o privato dello scritto.
Il primo documento cartaceo noto in questo caso si intende documento nella definizione ristretta della diplomatica, pertanto non si parla di “codici” è un mandato della contessa Adelaide di Sicilia risalente al 1109, parimenti sono conservati mandati della cancelleria federiciana risalenti al 1228 e 1230 (2).
La carta, pur diffusa, non gode di buona nomea: nel 1231 Federico II vieta di rogare instrumenta notarili in carta (come faccio osservare al pubblico quando spiego i materiali scrittorî: se c’è il divieto, significa che l’uso è consolidato).
La contraddizione è solo apparente: i mandati sono semplificando molto documenti funzionali alla semplice amministrazione dei pubblici affari, l’instrumentum notarile, e con maggior forza un privilegio regio, ecclesiastico, signorile, crea o sancisce un diritto.
Il primo documento cartaceo notarile milanese conservato presso l’Archivio Notarile dell’Archivio di Stato di Milano (ASMi) risale agli anni Novanta del secolo XIII.
Nei documenti milanesi di constitutio notarii, ovvero nel conferimento da parte di un conte palatino al notaio postulante della facoltà di rogare, nelle formule di obbligazione si fa esplicto riferimento al divieto di rogare in carta abraxa vel bombacilla (3).
Presso l’Archivio di Stato di Genova (ASGe) i più antichi documenti cartaci conservati sono le imbreviature del notaio Giovanni Scriba (1154), ma le imbreviature volgarizzando corrispondo agli estremi del contratto giuridico cui si riferiscono hanno valore solo in quanto conservate presso un notaio che ne garantisce la publica fides: solo il notaio rogatario delle stesse o un diverso notaio, previa autorizzazione del Collegio locale, potrà estrarre il mundum del documento.
Qual è il significato di questo ragionamento, particolarmente nell’ambito della ricostruzione storica.
L’uso della carta è ammissibile solo se si tratta di documenti amministrativi, di imbreviature o di scritture private di corrispondenza (4) o memorialistiche.
Non sarebbe corretto inscenare la ricostruzione di un banco notarile e delle formalità che conducono alla redazione del documento senza avere a disposizione della pergamena, soprattutto se si propone un negozio tra un privato e una istituzione che, come scrivevo in precedenza, sancisce un obbligo e/o un diritto per il quale si vorrà la garanzia di lunga durata della conservazione della prova.
Similmente per la scrittura dei libri.
Sia che la copia avvenisse in ambiente ecclesiastico o laico il supporto scrittorio predominante rimane la pergamena almeno fino al secolo XV, sarà con la stampa che i rapporti di forza reciproci si ribalteranno, anche se ancora una committenza facoltosa pretenderà la stampa su pergamena e vi sarà una iniziale tendenza alla imitazione del libro a stampa rispetto al manoscritto (5).
La resistenza all’uso della carta negli scriptoria è attestata in modo postumo (e donchisciottesco) da Giovanni Tritemio: «Chi può ignorare infatti quale profonda differenza ci sia tra la scrittura e la stampa? La scrittura, se posta su pergamena, può durare anche mille anni, la stampa invece, poiché è abitualmente prodotta su carta, per quanto tempo potrà durare? Se un volume di carta può resistere duecento anni è già molto …» (6).
Sicuramente vale un ambito mentale ancora più che ragioni economiche, si può considerare ad esempio la produzione del libro universitario: le pecie bolognesi erano pergamenacee, malgrado il proverbiale stato di indigenza degli studenti.
Per contro esiste sempre la dimensione privata del codice, il manoscritto prodotto per “autoconsumo”: il primo codice cartaceo tedesco risale al 1246-1247 ed è il registro del decano del duomo di Passau, Albert Beham (7); ma all’inzio del secolo XV il copista Alan con la propria moglie scrive un piccolo Libro d’ore, classico libro per la devozione privata, in pergamena (8).
Ai fini dell’attività della ricostruzione storica sarà dunque necessario adattarsi e piegarsi ai costi relativi: il copista, l’amanuense, lavorano massimamente su pergamena.
BV
(SM) ego laurentius scripsi & ssipsi
Postilla: questa nota è affidata anche al forum di villaggiomedievale.com.
Note:
(1) G. BATTELLI, Lezioni di paleografia latina, Città del Vaticano 1949 e succ., p 34; analoga informazione in B. BISCHOFF, Paleografia latina, Editrice Antenore, Padova 1992, p 15
(2) BATTELLI, Lezioni, .cit., p 34; H. BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, Ministero Per i Beni Culturali e ambientali, Roma 1998, vol. II, p 1111
(3) Cito dal documento rogato dal notaio Ardericus de Aleate f.q. Alberti, Milano 1325 maggio 29
(4) A. PETRUCCI, Prima lezione di paleografia, Laterza, Roma Bari 2002, p 88
(5) L. FEBVRE, H-J. MARTIN, La nascita del libro, Laterza, Roma Bari 1992, pp 77-80
(6) G. TRITEMIO, Elogio degli amanuensi, Sellerio, Palermo 1997, p65 (Giovanni Tritemio / Johannes Tritemius / Johann von Trittenheim, 1462-156, monaco benedettino nel 1482, abate del monastero di San Giacomo di Würzburg successivamente il 1506)
(7) B. BISCHOFF, Paleografia. cit., p 15
(8) C. DE HAMEL, Manoscritti miniati (titolo originale A History of Illuminated Manuscripts), Rizzoli, Milano 1987, p 172; il codice è il MS. lat. 1169 della Biblioteca Nazionale di Parigi
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