
di Rodolfo Cocchi
LE DONAZIONI, I NEGOZI FONDIARI, LA TUTELA DELLE PROPRIETA’ – CRONACHE DEI SECOLI XI-XII-XIII
L’Abbazia di S.Salvatore della Fontana Taona si trovava a breve distanza dal crinale appenninico che separa le valli delle tre Limentre da quelle meridionali dell’Agna e della Bure e forniva ospitalità gratuita a pellegrini e viandanti. Il nome del toponimo Taona deriverebbe dal monaco Tao che avrebbe costruito fra l’VIII e il IX secolo un romitorio nei pressi della sorgente tuttora esistente che avrebbe preso il nome di Fontana Taona, successivamente attribuito anche al monastero che, con il titolo di S.Salvatore, fu perciò detto Abbazia di S.Salvatore di Fontana Taona.
LE DONAZIONI
Dalla cospicua raccolta di pergamene che costituisce il FONDO DIPLOMATICO BADIA TAONA (di seguito: F.D.B.T.) presso l’Archivio di Stato di Pistoia (di seguito: A.S.P.) si prendono in esame alcuni documenti relativi ai tre argomenti del primo sottotitolo.
Non esistono nel F.D.B.T. documenti attestanti l’atto di fondazione del monastero. E’ certo, comunque che la munifica donazione di vasti territori da parte di Bonifacio di Toscana (1) nelle zone di Staggiano (oggi Stazzano) e Baggio sul versante meridionale dell’Appennino attestata in un codice del 1004, contribuì in modo determinante alla trasformazione di quella che poteva essere una confraternita di modesta importanza in un ente ecclesiastico di assai maggiore ricchezza e dignità.
Nell’anno 1026 Corrado II, detto il Salico, nel suo passaggio in Toscana alla volta di Roma, dove avrebbe ricevuto la corona imperiale, confermò al monastero il possesso dei beni donati da Bonifacio Conte di Toscana e di altri ricevuti successivamente ed elargì inoltre un altro vasto territorio montano che si estendeva, lungo il crinale e i versanti settentrionali e meridionali dell’Appennino, all’incirca dal paese di S.Mommè a Lentola (vedi carta topografica allegata).
Fra le donazioni elargite al monastero da personaggi illustri figurano, alla fine del XII secolo, quelle di Matilde di Canossa relative ad un terreno in località Corte di Reno in territorio bolognese e quella della chiesa di S.Maria di Piunte, situata nelle immediate vicinanze nordoccidentali della città di Pistoia, della quale, secondo consuetudine altomedievale, la contessa aveva il possesso.
Il patrimonio fondiario si estese notevolmente nel XII secolo fino a raggiungere il territorio di Montemurlo e di Masiano nelle pianura pistoiese e altre località nella zona di Vergato a nord dell’Appennino; ad est le proprietà raggiungevano i confini del comune di Cantagallo in territorio bolognese, come risulta dal documento che tra breve esamineremo.
Nelle carte del F.D.B.T. conservato presso l’A.S.P. sono citate località tuttora esistenti con lo stesso nome che avevano nel XIII secolo, nelle quali il Monastero della Taona aveva possedimenti terrieri (vedi carta topografica allegata).
S.Mommè, Cantagallo, Baggio, Treppio, Lentula, Colle di Bolago erano alcune di queste località, situate nell’attuale Appennino tosco emiliano e distanti tra loro molti chilometri.
Si può presumere anche dal numero di rogiti notarili di negozi terrieri nel F.B. T. che anche all’interno dell’area delimitata da quelle località, numerosi fossero i possedimenti fondiari del monastero.
Nel periodo del suo massimo splendore (fine XIII secolo) l’estensione delle proprietà fondiarie dell’abbazia raggiungeva le svariate decine di migliaia di ettari.
Relativamente al patrimonio fondiario, quasi tutti documenti dell’XI secolo ci riferiscono di donazioni di terreni di varia entità a vario titolo effettuate, mentre in quelle del XII secolo un numero assai maggiore ci riferisce di compere, vendite, affitti di terreni.
I NEGOZI FONDIARI
Gli istituti giuridici che regolavano tali negozi erano praticamente quelli tuttora esistenti, ad eccezione di uno che era chiamato Tenimento.
Questo tipo di contratto di concessione di terre caratteristico dell’ età intermedia, sconosciuto al diritto romano, che compare nel rogito di nove atti notarili del F.D.B.T. del secolo XII e che appare interessante in quanto obsoleto nel diritto moderno , era il tenimento che dai documenti consultati risulta essere stato un istituto giuridico intermedio fra l’affitto e la vendita.
Era infatti costituito da un contratto di affitto per quanto riguardava il materiale sfruttamento del fondo e da un contratto di vendita in quanto riferito alla acquisizione da parte del tenimentario del diritto di poter disporre nel modo più ampio del fondo ottenuto.
Queste facoltà erano acquisite rispettivamente col pagamento del canone e con la somma versata alla stipula del contratto.
L’investitura in tenimento conferiva quindi una proprietà virtuale mediante la quale il tenimentario poteva lasciare in eredità, vendere o donare il tenimento stesso, cioè tutti i diritti acquisiti sul bene, ma non il bene stesso.
Nell’atto di investitura in tenimento veniva fissato il canone di affitto che era indicato nel rogito con il termine pensio e al momento della stipula il tenimentario era tenuto all’esborso di una somma proporzionale al valore del bene acquisito, indicata nel rogito con la formula pro servitio. (2)
Obbligo del tenimentario era anche quello di apportare migliorie o comunque non trascurare il fondo coltivato.
Certamente l’importante formula investivit in tenimentum fu coniata e riservata in origine a contratti fondiari di ben altra importanza di quelli attestati dai documenti del FDBT nei quali in definitiva mantiene soltanto il valore giuridico e formale.
L’investitura in tenimento era in ogni caso riservata a persone facoltose o comunque in grado, di sostenere l’onere finanziario iniziale.
Era dunque un tipo di contratto che offriva il massimo utile possibile ad entrambe le parti in quanto permetteva un cospicuo immediato introito al concedente senza che vi fosse alienazione di beni, e al tenimentario una virtuale proprietà pur senza averli acquistati.
LA TUTELA DELLA PROPRIETA’
Con l’accrescersi del patrimonio fondiario e con il conseguente allargamento dei confini, i terreni del monastero venivano a contatto con un numero maggiore di altri proprietari e di comunità.
Ne seguivano inevitabilmente contrasti e liti causati da occupazione di terre, sconfinamenti, dovuti anche all’incertezza di confini, furti, danneggiamenti, offese e minacce.
La lite fra i monaci della Taona e gli abitanti del comune di Cantagallo, causata dalla rivendicazione di proprietà di certi terreni in località le Valli, sfociò in un giudizio arbitrale. (3)
Dai documenti relativi a questa vicenda apprendiamo che l’arbitrato era preceduto da un atto notarile di compromesso proprio di ognuna delle parti e da queste sottoscritto.
Nei compromessi si descriveva la causa della lite e si esponevano le rispettive ragioni ovviamente dal proprio punto di vista. (4) (5)
Con questo atto notarile i contendenti si impegnavano implicitamente a ricorrere al giudizio arbitrale (6) e a rispettarne la sentenza sotto penale pecuniaria fissata dai giudici da pagarsi dalla parte inadempiente a quella avversaria. (7) (8)
Nel caso specifico di questa lite, probabilmente per volontà degli amministratori della Taona che non contavano molto sulla solvibilità degli abitanti di Cantagallo, le parti si impegnarono nei rispettivi compromessi a nominare ognuna un proprio garante che avrebbe provveduto al pagamento della penale in caso di violazione del lodo arbitrale. (9)
A conferma che si trattava di una iniziativa dei monaci della Taona constatiamo che nel F.B. T. esiste un documento di nomina del garante da parte del comune di Cantagallo, del quale tratteremo successivamente, mentre non vi è traccia del corrispondente documento della Taona nonostante l’impegnativa assunta nel compromesso. (10)
È possibile che non sia mai stato stilato in considerazione, anche da parte degli abitanti di Cantagallo, che la consistenza patrimoniale dell’Abbazia rendeva superflua la nomina del garante.
Vincolato dall’impegnativa assunta nel compromesso, il sindaco di Cantagallo individuò nella persona di Bartolomeo de’ Sighibuldi il garante che avrebbe provveduto a far rispettare la decisione arbitrale agli abitanti del comune e al pagamento della penale in caso di violazioni da questi commesse. (11)
In caso di violazione del giudizio arbitrale, Bartolomeo pagherà la penale di 200 lire pisane all’abbazia e avrà rivalsa sulla comunità di Cantagallo che verserà a lui dieci lire per ogni persona implicata nella violazione (12)
Tuttavia anche il garante Bartolomeo aveva a sua volta bisogno di garanzie per il recupero del denaro che avrebbe eventualmente anticipato.
Nel documento di nomina a garante si stabilì perciò che la persona che avesse violato le decisioni dei giudici sarebbe rimasta ostaggio dell’abate finché la comunità di Cantagallo non avesse pagato a
Bartolomeo le dieci lire stabilite. (13)
Nella nota dorsale di questo documento di impegnativa da parte di Bartolomeo si legge: Cartula domini Bartholomei pagatoris. Non è chiaro quale interesse economico o di altra natura avesse Bartolomeo nel fornire la sua disponibilità finanziaria e quella dei suoi eredi.
Anche la sentenza emessa dal collegio arbitrale composto dai consoli del comune di Torri, che avrebbe dovuto attribuire la proprietà dei terreni oggetto della contesa, non figura fra i documenti del F.B.T. conservate presso l’A S.P.
Le liti a tutela dei rispettivi patrimoni avvenivano anche fra enti ecclesiastici come attestato nella carta 151.(14)
La controversia di cui si tratta in questo documento trova le sue radici in un contratto di permuta di terreni fra le abbazie di S.Salvatore in Agna e la Badia Taona, stipulato 38 anni prima dal priore Pietro per San Salvatore in Agna e dall’abate Placito per la Taona.
La chiesetta di Sant’Ilario tuttora esistente, situata in un ampio pianoro sulla sinistra a circa metà strada fra Badi e Treppio, i campi intorno ad essa che da questo pianoro erano stati ricavati per l’agricoltura, nonché i castagneti circostanti e un mulino erano di proprietà dell’abbazia di San Salvatore in Agna, nonostante che territorialmente si trovassero nella giurisdizione della Badia Taona.
Per contro, certi terreni nella zona di Montemurlo e del Montale, quindi nella giurisdizione di San Salvatore in Agna, appartenevano alla Badia Taona.
Per ovvie ragioni si decise dunque di procedere ad una permuta.
Poiché evidentemente il valore dei beni di San Salvatore in Agna era superiore a quello dei beni della Badia Taona si stabilì di effettuare un conguaglio mediante l’esborso di sessanta lire lucchesi, nonche’ il pagamento di un affitto annuo di tre soldi per la Chiesa di Sant’Ilario, da parte della Badia Taona. (15)
Trentotto anni dopo la stipula di questo contratto, Cictadino, allora priore di San Salvatore in Agna,prendendo spunto dal mancato pagamento per sette anni del canone di affitto di tre soldi all’anno per S.llario, rimetteva in discussione la proprietà della Taona su tutti i terreni e sulla stessa Chiesa acquisiti con la permuta, sostenendo che tale affitto era sì riferito alla Chiesa di S.llario ma faceva pur sempre parte del conguaglio complessivo stabilito a pareggio di valore dei beni scambiati.
Il reiterato mancato pagamento di questo affitto rendeva quindi incompleto il conguaglio e conseguentemente inficiava in toto il contratto di permuta.
Il priore Cictadino richiedeva per ciò a Frederico, allora abate della Taona, la restituzione dei beni (16) alla quale l’abate si opponeva. (17)
La vertenza, impostata sul sottile cavillo giuridico del priore Cictadino, fu affidata all’arbitrato di Enrico preposto di Prato e a domno Ugo Mazzamuti, i quali in sostanza dovevano decidere se il conguaglio a pareggio del valore dei beni fosse esaurito dal pagamento delle sessanta lire lucchesi, ovvero se anche l’affitto di tre soldi annui per la Chiesa di S.llario rientrasse nel conguaglio complessivo richiesto alla Badia Taona.
I giudici respinsero le richieste e le argomentazioni del priore Cictadino riconoscendo l’affitto della chiesa di S.llario questione indipendente dal conguaglio. (18)
Imposero tuttavia all’abate Frederico il pagamento di quattordici lire in aggiunta alle sessanta che il suo predecessore Placito aveva 38 anni prima pagato a conguaglio dei beni permutati. (19)
Questa sentenza arbitrale, che pur accogliendo la tesi di una parte indennizzava con una cospicua somma la parte perdente, sembra confermare l’ipotesi dell’esistenza a fianco di arbitri che sentenziavano ex iure, di arbitratori che pronunciavano il lodo ex bono et equo.
- Donamus, cedimus, seu transferibimus…id est Caphadio Bonifacingo qui est posito in territorio pistoriense,…locum nostrum in integrum qui vocatur Stazzano cum omnibus pertinentis sui et in Bazio, omnia quae nobis pertinent
- Di tale istituto giuridico medievale esistono svariate interpretazioni e descrizioni, probabilmente dovute a differenze relative alla località in cui esso veniva esercitato. In questa sede ci limitiamo alla descrizione di tale istituto risultante dai documenti del FDBT consultati
- L’arbitrato è un giudizio di persone non appartenenti alla giustizia che agiscono in veste di giudici. Per la sua applicazione nell’età intermedia conf. N.Rauty “L’arbitrato a Pistoia nel Medioevo”, Pistoia Programma anno XXI IV serie n° 7-8, Lug-Dic ’89
- Numerazione archivistica ASP 182. 1227 Febbraio 22 (Compromesso del comune di Cantagallo) … lites et controversie atque discordie vertebantur inter abatiam et capitulum Sancti Salvatoris Fontis Taoinis ex una parte et comune, universitas et populum de Cantagallo ex altera. De quodam loco, terris et possessionibus positis in loco nominato le Valli, quem locum et terras et possessiones commune et universitas de Cantagallo dicebant ad se pertinere iure dominii. Quas lite et controversia … per predictis loco terris et possessionibus … dicta abatia … habere dicebat. .. occasione rapine, dapni, insultus et maleficii, vel alea occasione ab aliqua ipsorum partium contra alteram partem.
- N.a. 183. 1227 Febbraio 23 (Compromesso della Badia Taona) testo identico alla nota 2 salvo che nella frase ” … quem locum et terras et possessiones ipsa abatia et eius capitulum dicebat ad se pertinere iure dominii…
- N.a. 182. 1227 Febbraio 22 … Spinellus Gerarducii sindicus … de Cantagallo … commisit et compromisit et dedit in manus Balducchi…Negothantiis … Marsilii … Guiscardi …. et Bonaiuti consulis et rectoris comunis de Turri … suo arbitrio laudo et condicio …dando eis liberam et plenam potestatem ponendi terrninos et designandi et distinguendi loca predicta finibus inter ipsas partes
- N.a. 182. 1227 Febbraio 22 … promisit sindicus predictus de Cantagallo … habere firmum et ratum quidquid…laudatum seu arbitratum, sententiatum … vel pronuntiatum vel dictum fuit per commune de Turri. (per “commune de Turri ” si deve intendere il collegio arbitrale dei consoli di quel comune)
- N.a. 182. 1227 Febbraio 22 … promittens sindicus predictus (di Cantagallo) ad penam CC libras denar.pis.m. solemniter stipulanti solvere promissam in Petro notaro recipienti vice et nomine ipsius abatie.
- N.a. 182. 1227 Febbraio 22 dictus sindicus promisit … et de dandis eis (al collegio arbitrale) garanzia di idoneis pagatoribus pro ipso compromisso et laudo exinde futuro
- N.a. 183. 1227 Febbraio 23 Identico impegno da parte della Badia a Taona
- N.a. 188. 1227 Maggio 23 … Bartholomeus Sighibuldi de rogato Spinelli Gerarducci sindici comunis de Cantagallo et Ianni et Carsedoni consulum … promisit… suo nomine Glandolfino (amministratore della Taona) se facturum et curaturum ita quod commune et universitas et singulos de Cantagallo observabunt in omnibus et per omnia quidquid fuit laudatum, dictum, arbitratum … per Balducchium, Negothiantem, Marsilium, Guiscardum., et Bomutum de Turri de lite et controversia que vertebantur inter abatiam fontis ex una parte et singulus et commune de Cantagallo ex altera.
- N.a. 188. 1227 Maggio 23 … obligavit se ac suos heredes, dictus domnus Bartholomeus ad penam CC libras denar.m pis .. m eidem Glandolfino stipulanti nomine predicte abatie solvere promissam. … quod si aliqua persona singularis de Cantagallo veniret contra predicta … pro se (Bartolomeo) et non pro commune sit pena tamen X libras.
- N.a. 188. 1227 Maggio 23 verum tamen si persona illam contrafacentem commune de Cantagallo dederit in rnanus abatis ipsius abatie ita quod eam habere possit exinde sit dieta communitas a pena predicta X libras. Questa forma di sequestro personale era codificata negli statuti pistoiesi e detta “Diritto di rappresaglia”
- N.a. 151. 1213 Luglio 3. In dei nomine onnipotentis ameno Lis et differentia vertebatur inter cittadinum priore abatie Sancti Salvatoris vallis Agne nomine sue ecclesie ditte ex una parte et Fredericum abatem Sancti Salvatoris de fontana Taonis nomine sue dicte ecclesie ex alia ( Zagnoni “Nueter” …)
- N.a. 105. 1175 Marzo 27 …. ego Ugo custos et rector monasterii S. Bartolomei sito Fiesole cum consensu presbiteri Petri monasterii S.Salvatoris sito in valle Agne (Il monastero di S.Salvatore in Agna dipendeva dal monastero di S.Bartolomeo di Fiesole) … titulo permutationis profiteor me dedisse … tibi Placito custodi … monasterii S.Salvatoris sito fontana Taoni, videlicet ecclesiam S.Ellerii posita in territorio plebis de Succide et omnes terras et res et possessiones ad ipsam ecclesiam pertinentes ubicumque sunt. .. cuius rei nomine profiteor me recepisse a te predicto abate Placito videlicet omnes terra et res et possessiones et omnis redditus quas et quos habet et tenet… per predictum monasterium S.Salvatoris de fontana Taonis .. in valle Agne et in curte de Montemurlo. Item in pecunia bonorum denariorum Iucenses Iibras sexaginta. Ita tamen quod predictus abbas Placitus eiusque successores aut missus monasterii de fontana Taonis omni anno in mense decembris reddat pro predicta ecclesia S.ElIerii predicto presbitero Petro priori et rectori monasteri S.Salvatoris in valle Agne bonorum denariorum lucenses solidos tres et non amplius.
- Na. 151. 1213 luglio 3. Petebat nanquem idem prior (Cietadino) nomine sue ditte eeclesie ab eodem abbatem Frederieum respondente pro sua abatia, eeclesiam S.Yllari et domum et campanam et molendimun, orto, vineam prata et eastagneta … et hec omnia petebat quia dieebat eanonem sive pensionem trium solidum annuatim sibi et suo dicto monasterio detentam esse VII annis. Quae pensio debebatur sibi de predicta ecclesia S.Yllari et eius omnibus dictis possessionibus et omnibus rebus ad dictam eeclesiam pertinentibus.
- Ibidem. Abbas vero nomine sue diete eeclesie negabat se aliquid de predietis restituere debere et confitebatur tamen debere tres solidos annuatim de ecclesia S.Yllari et non de aliis possessionibus suprascriptis seu rebus eidem ecclesie pertinentibus. Quia dicebat dictos tres solidos esse imponitos et conventos solummodo pro dicta ecclesia annuatim solvendos.
- Ibidem …. super dicta lite dicimus laudamus et arbitramus et pronuntiamus quod prior dictus (Cictadino) … faciat finem et refutationem illi abati (Frederici) … de omni eo quod ab eo vel dicta abatia petere potuerat occasionem dictorum trium solidorum detentorum.
- Ibidem …. et laudamus et per arbitratum firmiter dicimus quod idem abbas Fredericus pro fine et reputatione det… ipsi priori … monete libras XIII instrumentis publicis permutationis inter suprascripta monasteria.