Articolo 1 E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Italia Medievale”.
Articolo 2 L’Associazione ha sede legale in Milano in Via delle Forze Armate, 260 ed ha durata a tempo indeterminato. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città. L’Associazione può costituirsi in più Sezioni, anche in altre località, in Italia ed all’estero.
Articolo 3 L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 4 L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale: (a) la promozione e la diffusione della cultura, della musica, dei costumi e dell’arte medievale; (b) la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, festival, saggi, riviste, seminari, convegni, pubblicazioni multimediali e telematiche, itinerari turistici ed enogastronomici munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l’associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali; (c) la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.
Articolo 5 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Articolo 6 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, email personale; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
Articolo 7 I soci hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
Articolo 8 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. I soci che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Articolo 9 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: (a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; (b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; (c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
Articolo 10 Gli organi dell’Associazione sono: (a) L’Assemblea dei Soci; (b) Il Consiglio Direttivo; (c) Il Presidente; (d) Il Segretario;
Articolo 11 L’Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, ma mai più di cinque, purché munito di regolare delega scritta. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso mediante email almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.
Articolo 12 L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: – approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; – approva il rendiconto economico finanziario annuale – elegge i membri del Consiglio Direttivo; – delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono a disposizione sul sito web dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
Articolo 13 L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
Articolo 14 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del codice civile.
Articolo 15 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. I soci fondatori nominati nell’atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Per il periodo iniziale di un anno il Consiglio Direttivo sarà composto unicamente dai soci fondatori nominati nell’atto costitutivo. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.
Articolo 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo : – redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; – cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; – redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; – stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; – delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; – determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto un rimborso spese per l’opera da loro prestata.
Articolo 17 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 18 Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.
Articolo 19 Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito : (a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; (b) dai contributi annuali e straordinari degli associati; (c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; (d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Articolo 20 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 21 Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Articolo 22 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
Articolo 23 In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.