
di Paolo Gravina.
Introduzione
Il tema, oggetto della ricerca, ha numerose implicazioni sociali, giuridiche, politiche e sociali, in quanto intendo analizzare le ragioni ideologiche del predominio culturale, politico e, di conseguenza, giuridico della nobiltà feudale sulla società dell’epoca; giuridiche, in quanto verrà analizzato anche il corpus di leggi, emanate nel periodo prescelto, ed aventi, come oggetto, lo status giuridico dei feudi e la sua evoluzione storica; politiche, in quanto verranno analizzati i contrasti interni alla nobiltà feudale del Regno, e le modalità di esercizio del potere messe in atto dalla dinastia angioina nel periodo compreso tra il 1266 ed il 1343. L’indagine dovrebbe partire dallo studio di quel radicale mutamento, avvenuto nel 1266, che vide la fine del Regno Svevo, con la sconfitta di Benevento e la morte in battaglia di Manfredi, figlio di Federico II, e l’avvento al potere della dinastia angioina. La ricerca dovrà, inoltre, analizzare e descrivere la diffusione e le diverse forme di radicamento nel territorio delle nuove famiglie nobili di origine francese, insediatesi in Italia Meridionale al seguito di Carlo I d’Angiò. Dovrà, inoltre, esaminare il passaggio della vecchia nobiltà feudale dal predominio svevo alla nuova dominazione angioina. La ricerca studierà nel dettaglio, il complesso di diritti e di doveri derivanti dalla concessione di feudi nel periodo angioino, le varie forme di servizio militare in auge nel Regno, la composizione dell’esercito regio, l’armamento dei soldati, le tattiche di guerra, e le diverse strutture difensive.
La presente ricerca ha, poi, come scopo, anche l’analisi, lo studio e l’evoluzione della cultura e dell’ideologia cavalleresche, in un contesto così particolare, quasi un unicum nell’Italia dell’epoca, come quello della corte angioina di Napoli. Cultura che contemplava, tra l’altro, non solo la lettura dei più noti poemi dell’epopea cavalleresca francese, o lo studio degli autori classici, di cui lo stesso re Roberto fu grande conoscitore; ma anche la produzione di testi musicali, letterari e poetici, e di opere d’arte destinate ad un pubblico di estrazione nobile o alto – borghese. Vorrei poter realizzare, pertanto, un’approfondita indagine ad ampio raggio, di quella atmosfera ideologica e culturale che caratterizzò la corte angioina di Napoli, soprattutto durante il regno di Roberto d’Angiò; corte che vide la presenza non solo di grandi nomi della letteratura italiana (come Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio), ma anche di poeti e musicisti francesi o provenzali (come Adam de la Halle, detto “Adam le Bossu”) e dei più grandi artisti dell’epoca (come i pittori Pietro Cavallini, Giotto e Simone Martini, o lo scultore Tino da Camaino). Vorrei poter analizzare, quindi, sia pure in sintesi ed in chiave puramente documentale, la produzione artistica napoletana dell’epoca, in particolare pittorica e scultorea, ed il legame con la Toscana che in essa, e in parte della documentazione a noi pervenuta, e conservata presso archivi toscani e campani, come l’Archivio di Stato di Napoli, risulta essere particolarmente evidente.
L’Italia meridionale era divisa fra tre dominazioni: nei ducati longobardi di Capua, Benevento e Salerno, le relazioni di sudditanza personale non si svilupparono in un sistema gerarchico rigido. Nelle regioni bizantine – la Puglia, la Basilicata, la Calabria, e la Sicilia fino alla conquista araba – alcune oligarchie militari, come quella del catapano di Bari, dominavano sulle masse degli umili, legati a loro da una sorta di patronato. Nella Sicilia, come del resto in tutto il mondo arabo, non esisteva nulla di simile al vassallaggio occidentale; ma, nonostante questi forti contrasti, la diffusione delle strutture feudali fu favorita dal loro carattere d’istituzioni d’elite.
Numerosi documenti attestano che la diffusione delle istituzioni feudali nell’Italia meridionale non portò alla scomparsa della vecchia nobiltà locale e delle sue tradizioni, com’è stato dimostrato dagli scritti di Enrico Cuozzo [1]; infatti, accanto ai feudi, continuarono a sopravvivere gli allodi delle vecchie aristocrazie cittadine. In Inghilterra e negli stati crociati del Medio- Oriente, le proprietà allodiali non furono ammesse.
Jean Richard si è chiesto se in Terra Santa siano esistiti uno o più feudalesimi. Le testimonianze storiche m’inducono a ritenere che in quella regione vi sia stato un solo modello di feudalesimo: quello franco [2]. La testimonianza inconfutabile, penso che sia costituita dal fatto che, fin dagli inizi, i ruoli di comando, in quelle organizzazioni statali, sono stati occupati soltanto da coloro che parteciparono alla prima crociata e dai loro discendenti. Dopo la liberazione di Gerusalemme dal dominio musulmano, in Terra Santa furono fondati dai Crociati quattro stati, tutti correlati tra loro e dalla vita relativamente breve: il Regno di Gerusalemme, il Principato d’Antiochia, e le contee di Edessa e Tripoli. Questo modello era caratterizzato da una fitta serie d’infeudazioni e subinfeudazioni, che influirono profondamente sull’assetto politico e amministrativo del territorio.
L’Italia meridionale, invece, fu conquistata a poco a poco, per effetto di guerre e di trattati. A differenza di quanto avvenne in Inghilterra, la conquista del Mezzogiorno d’Italia fu più lunga e difficile; si può ritenere che il dominio normanno sia stato legittimato soltanto dal Concordato di Melfi del 1059, che ebbe come protagonisti Roberto d’Altavilla (detto “il Guiscardo”da Wiskard, l’astuto), Riccardo Quarrel, papa Niccolò II; e, come mediatore, l’abate Desiderio di Montecassino. Quest’accordo concluse una sanguinosa guerra, che vide sconfitta la coalizione anti-normanna (battaglia di San Paolo di Civitate del 1053); ma, soprattutto, sancì il riconoscimento del dominio normanno nel Meridione da parte del Pontefice, e lo stesso Roberto il Guiscardo fu nominato duca di Puglia e di Calabria. L’elemento decisivo fu l’appoggio di una parte della vecchia aristocrazia longobarda, in cambio di terre cedute in feudo; i Normanni, infatti, esportarono in Italia meridionale, quel sistema di relazioni feudali e vassallatiche, che contrassegnavano la Normandia. In questo modo, si creò un sistema di dipendenze feudali.
Una svolta decisiva si registrò con l’avvento al potere di Ruggiero II, il quale, dopo aver ottenuto l’appoggio della classe feudale, nella notte di Natale del 1130 si fece incoronare nella cattedrale di Palermo Re di Sicilia, e Duca di Puglia e di Calabria. Ruggiero fu il primo ad intraprendere dopo il 1140, con le Assise di Ariano, una riforma radicale del sistema feudale. Bisogna specificare che nei documenti relativi alle varie Assise ricorre spesso la parola “regalia”, che, probabilmente, indicava i beni, mobili ed immobili, concessi dallo stesso re. In quest’accezione, essa compare una sola volta, in un documento del 1147, rilasciato nel castello regio di Terracena, presso Salerno, con il quale il re concesse al vescovo Berardo di Forcona, la possibilità di costruire il castello di Collepaldone, e gli donò il casale di Sant’Eusanio; infatti, il nome del vescovo compare nel Catalogus Baronum come titolare in capite de domino Rege (perché aveva ricevuto il beneficio direttamente dal re) di Castellum Roge [3].
In cambio, la parola “feudo” non ricorre nei testi delle Assise, e compare in un solo diploma di Ruggiero II. Il termine “beneficium” ricorre soltanto nell’Assisa Vaticana XVIII, che sancisce, per i figli dei rei di lesa maestà, il divieto di ereditare i beni paterni; e in un diploma regio del 1134. Di conseguenza, se nel linguaggio burocratico delle Assise, la categoria dei “regalia”comprendeva tutti i feudi, sembra chiaro che Ruggiero II e i suoi funzionari consideravano il sistema feudale come una struttura gerarchica strettamente dipendente dal re.
Con le Assise di Silva Marca (presso Ariano Irpino) Ruggiero il Normanno ordinò un’indagine patrimoniale, i cui passaggi possono essere meticolosamente ricostruiti grazie al Catalogus Baronum. In questo liber censualis sono elencati: i nomi dei feudatari, sia di quelli che detenevano feudi in capite de domino Rege (ossia, ricevuti direttamente dal re), sia di coloro che li avevano ottenuti da un conte o da un barone ; lo stato giuridico dei feudi, e l’entità del servizio militare dovuto in relazione al loro possesso.
All’indagine seguì la riforma vera e propria, che consistette nella creazione di una nuova categoria di feudi: i feuda quaternata o in baronia, detti così perché registrati nei quaterniones curiae (dove per curia s’intende la curia regia).
Il Catalogus Baronum ci consente di individuare quei criteri in base ai quali fu possibile includere nella nuova categoria i vecchi feudi. E’ probabile che tali criteri siano stati patteggiati tra feudatari e re in una riunione successiva all’assemblea di Silva Marca. Sembra, in ogni modo, sicuro che questa categoria comprendesse i feudi più importanti e, in particolar modo, le contee nate in seguito alla conquista. I titolari avevano la possibilità di riscuotere il diritto regio del plateaticum; dovevano prestare il servizio militare direttamente al re, anche quando avevano ricevuto il feudo da un conte o da un barone; ed erano personalmente responsabili verso il sovrano, del servizio militare dei propri suffeudatari. Il re si riservò il diritto di concedere i feuda quaternata ai conti, ai baroni e ai loro suffeudatari. In questo modo, Ruggero II trasformò le strutture feudali in una forma di governo e di controllo territoriale del regno. Le vecchie contee, sorte in seguito alla conquista, furono trasformate in una serie di feuda quaternata, non sempre confinanti tra di loro, detenuti dai conti, o dai baroni, in servitio o in demanio. Ne poterono conservare il possesso solo le famiglie nobili imparentate con gli Altavilla. Questa disposizione rende evidente come Ruggiero II, con tali misure, intendesse esercitare un controllo diretto sul territorio e sulla nobiltà feudale. Non furono inclusi in questa categoria i feudi meno importanti, i cui titolari poterono fornire il servizio militare non all’esercito regio, ma a quello dei loro feudatari in capite.
Quest’opera di riforma fu sostenuta anche da un’attività legislativa. Nel 1144 fu emanato da Ruggiero II, un editto scritto in greco, valido solo per la Calabria e la Sicilia, che obbligava tutti i detentori di un privilegio, a presentarlo alla cancelleria regia per la conferma. Quest’editto fu seguito da due leggi: la prima introdusse l’obbligo di non modificare i servigi e le prestazioni dovute al re; la seconda introdusse il divieto di alienare i beni senza l’autorizzazione regia.
La redazione, nel 1150, del Catalogus Baronum, fu l’atto finale della riforma feudale ordinata da Ruggiero II con le Assise di Silva Marca nel 1142. Il documento fu l’esito della grande inchiesta, attuata dagli organi provinciali dell’amministrazione regia, e di una serie di decisioni assunte in alcune corti provinciali presiedute dagli stessi camerari, e, talvolta, dal re, allo scopo di stabilire l’esatto ammontare del contributo dovuto da ciascun feudatario alla leva straordinaria per la difesa del Regno. Il documento fu redatto in conformità a quell’elenco di feudi stilato, nel 1142, a Silva Marca. Sia nell’inventario di Silva Marca, che nel Catalogus Baronum vi erano elencati tutti i feudi che dovevano il servitium militis all’esercito regio. Tale servizio era proporzionato al valore del feudo, a sua volta calcolato in base all’unità di misura del feudum unius militis. Il servitium militis consisteva nel versamento periodico di una quantità di risorse sufficienti al sostentamento di un cavaliere armato alla pesante. Essendo, poi, proporzionato al valore del possesso feudale, i criteri di calcolo utilizzati nei due casi, erano identici. L’espressione feudum unius militis indicava l’ammontare del servizio di cavalieri dovuto da ciascun feudatario.
Il Catalogus Baronum, oltre ad altri documenti importanti, indica che i camerari provinciali ebbero il compito di attuare indagini volte ad acquisire i dati necessari a fissare l’entità del servizio militare dovuto da ciascun feudatario in relazione al proprio feudo. Evelyn Jamison ha evidenziato due inchieste: la prima, svolta nel 1140 dal camerario Ebolo di Mallano, per stabilire i diritti regi della curia di Atina; la seconda, attuata da Samaro di Trani, per conto di Simone Senescalco.
L’uso di determinare, ed eventualmente variare, il valore dei possessi feudali, fu introdotto da Ruggiero II, non solo per imporre ai feudatari il dovuto servitium militis, ma anche per regolare le numerose tasse che i feudatari dovevano pagare. Si ritiene che tale prassi si sia diffusa precocemente nei domini normanni dell’Italia meridionale. La prima testimonianza si trova in un documento salernitano del 1077, quando Roberto il Guiscardo, dopo aver restituito a titolo feudale agli originari proprietari longobardi le loro terre, per ottenere l’adeguata prestazione di un cavaliere armato alla pesante, permise a costoro di versare una somma in denaro, sostituendo così il servitium militis con un servitium pecuniarum; in questo modo, medici, giudici, notai, e chierici poterono pagare il servitium militis dovuto per i propri feudi.
In conclusione, Ruggiero II con questa riforma, realizzò un modello di società feudale che lo poneva, incontrastato, al vertice, e che, nonostante la rivolta contro Guglielmo I tra il 1160 e il 1162, era destinato a mantenersi sostanzialmente invariato anche in età federiciana.
In seguito, ben otto delle venti Assise di Capua, emanate da Federico II tra il 17 e il 22 Dicembre 1220, riguardarono la nobiltà feudale. La Cronica priora di Riccardo da San Germano, è l’unica testimonianza contemporanea che ci consenta di ricostruire l’incidenza legislativa che le Assise ebbero nel Regno.
E’ significativo il testo del titolo XV: “Volumus et districte iubemus ut quia post obitum domini imperatoris Henrici sigillum nostrum devenit ad manus Marcualdi (Marcovaldo di Anweiler), qui de ipso sigillo plura confecisse dicitur que sunt in preiudicium nostrum, et simile factum putatur de sigillo imperatricis matris nostre post obitum eius, universa privilegia, que facta sunt et concessa ab hiis qui sunt citra Farum usque ad Pascha resurrectionis Domini presentetur (11. 4. 1221): et ab illis de Sicilia usque ad Pentecostem (30. 5. 1221). Omnia etiam privilegia et concessionum scripta cuilibet hactenus facta in eisdem terminis precipimus presentari. Quod si non presentaverint, in ipsis privilegis non impune utantur; sed irritatis penitus qui ea conculcaverint, indignationem imperialem incurrant” [4] Il problema che pone questo testo, è quello di individuare le sue fonti legislative. Alcuni studiosi hanno ritenuto di poter identificare nel già citato editto di Ruggiero II, emanato prima del 18 Ottobre 1144, forse scritto in greco e destinato ai feudatari di Sicilia e di Calabria, il precedente legislativo cui si sarebbe ispirato Federico II.
Carlrichard Bruhl [5], nella sua pubblicazione dei diplomi di Ruggiero II, ha rilevato l’esistenza di una serie di documenti che vanno dall’Ottobre 1144 al Maggio 1145, in cui, sulla base del perduto editto, la cancelleria regia confermò i privilegi presentati. Bisogna precisare che furono confermati non solo i privilegi concessi dal re, ma anche quelli concessi dai precedenti signori normanni. Risulta, quindi, evidente che Ruggiero II avvertì la necessità di procedere in Sicilia e in Calabria al computo delle terre del demanio regio che erano state donate, e di quelle che appartenevano al patrimonio regio. Non si può, pertanto, sostenere che Federico II, nella stesura del titolo XV, possa essersi ispirato a tale provvedimento; tanto è vero che l’imperatore dovette agire in un contesto storico ed ambientale completamente diverso da quello del regno di Enrico VI, suo padre.
E’ stato constatato che la cancelleria regia di Enrico VI adottò due diversi atteggiamenti verso i privilegi che dovevano presentati per la riconferma. In un primo momento, non vi furono difficoltà confermare i privilegi esaminati; successivamente, però, poiché furono presentati documenti falsi, compresi alcuni diplomi imperiali, Enrico VI ordinò alla sua cancelleria di verificare l’autenticità dei diplomi rilasciati da lui. Poiché era impossibile analizzare tutti i documenti presentati, per riprodurne integralmente i testi, si pensò di sottoporre a verifica i documenti, e di rilasciare soltanto un certificato di autenticazione – detto apodixis – consistente in un foglietto di pergamena in cui si precisava che il documento era stato controllato, che ne era stata riscontrata l’autenticità, e che era stato restituito al presentatore affinché lo custodisse. Questa disposizione implicò alcune importanti conseguenze nella stesura dei diplomi: da una parte, divenne importante che i documenti avessero caratteristiche tali da non consentirne una facile falsificazione, e da permetterne un efficace e rapido controllo; dall’altra, divenne fondamentale la conservazione del documento originale. Per attuare tale dovere, si diffuse tra i feudatari del regno, la tendenza a far stilare copie conformi all’originale, ma prive di valore legale.
Per risolvere un simile problema, agli inizi del ‘200 fu inventata la prassi del vidimus, che consisteva nel sottoporre il documento alla convalida da parte di un collegio giudicante, che, dopo averne accertata l’autenticità, doveva farne stilare una copia fedele, in un nuovo documento, rilasciato dallo stesso collegio; questo certificato si chiamava vidimus e documentava le varie fasi del procedimento cui era stato sottoposto l’originale.
Da ciò si desume quale peso abbia avuto la società feudale tra l’XI e il XIII secolo, in Italia meridionale.
1. Legislazione feudale e struttura dell’esercito nel Mezzogiorno angioino.
Dopo il 1266, con l’avvento della dinastia angioina, l’egemonia dei feudatari e, soprattutto, del baronaggio divenne ancora più preponderante.
Sul finire del Duecento, i rapporti di forza interni al Regno di Napoli, cambiarono radicalmente. La crisi provocata dai Vespri siciliani del 10 Giugno 1282, e i tentativi di riconquista attuati nei decenni successivi, indussero la dinastia angioina a consolidare i rapporti con il baronaggio. I baroni ebbero, pertanto, la possibilità di incrementare la loro pressione sulla Casa Reale, facendo imporre i loro diritti.
In realtà, già ben prima che la stirpe dei re “potenti e valorosi” si estinguesse con Roberto, e che il governo del regno cadesse nelle mani di Giovanna I (1343 – 1381) e Giovanna II (1414 – 1435), emersero quei radicali cambiamenti che i Vespri siciliani impressero ai rapporti di forza del Regno. Una prima politica filo – baronale fu intrapresa da Carlo II (re di Napoli tra il 1285 e il 1309) . Fu ristabilita la dipendenza dei servi della gleba dai padroni. Furono tutelati i caratteri fondamentali della società feudale.
Giuseppe Galasso pone alla radice di questo fenomeno i “capitoli di San Martino”, promulgati il 30 Marzo 1283; tuttavia, anche in precedenza furono emanate disposizioni normative riguardanti l’assetto feudale del Regno. La competenza regia nei processi penali fu “solennemente ribadita” da Carlo I (re di Sicilia dal 1265, e re di Napoli tra il 1282 e il 1285) nel 1275; sembra, comunque, che lo stesso Carlo abbia attribuito ai baroni un potere giudiziario limitato ai soli reati che non contemplavano la pena di morte, la mutilazione o l’esilio. A tal riguardo, pare del tutto priva di significato la concessione – fatta nel 1269 da Carlo I a suo figlio, il futuro re Carlo II – di alcune importanti città demaniali, tra cui Salerno, rafforzata dalla possibilità di esercitare poteri giurisdizionali, entro le mura cittadine. Tale concessione si configurava, infatti, come un atto di politica dinastica che, oltre a non privare la Famiglia regia dei diritti ad essa spettanti, li concedeva – per di più, in via temporanea – ad un suo alto rappresentante.
I “capitoli di San Martino” furono emanati quando il giovane Carlo II regnava pro tempore in nome del padre assente; ma nel 1289, durante la sua reggenza, li confermò. Tali provvedimenti rientrano in quella serie di misure che Carlo I introdusse dopo i Vespri, per assicurare e salvaguardare il buon governo del Regno.
L’intero diritto feudale fu profondamente modificato. Ai baroni fu concessa la possibilità di fornire, a proprie spese, un servizio militare limitato a soli tre mesi l’anno. Alla Curia regia spettava, invece, il compito di sostenere le spese relative ad un eventuale servizio volontario. Fu, poi, riconosciuto ai baroni il diritto di essere giudicati da loro pari nelle cause da dibattere presso i tribunali regi; furono abolite tutte le mansioni non adeguate al loro rango; ma, soprattutto fu liberalizzato l’ordinamento matrimoniale abolendo, in molti casi, l’obbligo del consenso regio, purché non si concedessero in dote beni feudali e non si stipulassero accordi matrimoniali con nemici della Corona. Nello stesso tempo, però, si facilitò la concessione in dote di beni feudali, stabilendo un limite massimo di otto giorni, per consentire alla Curia di fornire una risposta adeguata alle richieste inoltrate. La conferma di Carlo II introdusse, nel 1289, un’altra innovazione di fondo: dopo aver abrogato quelle disposizioni che escludevano dalla successione feudale i secondogeniti, fu ribadito il solo principio primogeniture ac masculini sexus prerogativa; fu, inoltre, prevista la possibilità di concedere beni feudali in dote alla moglie, senza alcuna distinzione tra feudi nuovi e feudi antichi, purché fossero garantiti i diritti e le consuetudini già istituite in passato.
Nel 1285, poi, i capitoli di papa Onorio IV (1285 – 1287), corroborarono ulteriormente l’invadenza baronale nel Regno. I baroni furono liberati dall’obbligo di fornire mezzi navali; fu eliminata la presenza dei magistri iurati [6] fu prevista la possibilità di affidare la tutela dei loro figli minori ai parenti più stretti; fu introdotta l’ereditarietà dei possedimenti feudali di famiglia fino alla quarta generazione, mentre i feudi nuovi sarebbero stati ereditati dai fratelli; fu prevista la possibilità di concedere, previo assenso regio, i suffeudi quaternati a persone di fiducia (mentre per i feudi non quaternati il consenso regio non era obbligatorio); fu introdotto l’obbligo, per la Curia regia, di non affidare incarichi privati ai vassalli. I baroni, a loro volta, furono esentati dall’obbligo di rispondere dei debiti contratti dai loro vassalli, e di fornire prestazioni al di fuori del Regno, a meno che tale obbligo non derivasse da usanze preesistenti. Nello stesso tempo, all’interno del Regno i loro obblighi furono ridotti a soli tre mesi l’anno.
I capitoli di papa Onorio furono, per lungo tempo, oggetto di discussione tra i giuristi napoletani. Il dibattito verteva sulla potenziale forza vincolante di queste leggi. Pare, tuttavia, che esse non abbiano avuto alcuna applicazione, giacché la conferma dei “capitoli di San Martino” ad opera di Carlo II nel 1289, si configura come un tentativo di ripristinare l’autorità del re sia contro il progressivo strapotere dei baroni, sia contro le limitazioni al potere regio che Carlo II intravide nei capitoli di papa Onorio, soprattutto in relazione ai rapporti tra Stato e Chiesa.
I capitoli di papa Onorio rivestono, a mio parere, un’importanza fondamentale, sia perché descrivono implicitamente i problemi e le aspirazioni del ceto feudale nel Regno di Napoli, sia perché anticipano gli orientamenti posteriori della classe baronale. Possono essere, quindi, apprezzati come chiave di lettura degli eventi successivi.
La grande istruzione ordinata da Carlo II nel 1295, conferma l’orientamento in tal senso assunto dall’amministrazione regia. In primo luogo, furono sanciti la libertà di scelta dei tutori per i figli minori, e il diritto di prelazione della vedova sull’eredità, in caso di morte del marito senza testamento. Le vedove, poi, ebbero anche la possibilità di usufruire di doti sull’eredità, qualora non vi fossero figli; e, comunque, avrebbero potuto incassarne le rendite, senza dover prestare omaggio al nuovo proprietario del feudo, a patto che non fosse stata stabilita da un precedente accordo la riconsegna dei beni al loro originario titolare, dopo la morte del marito. In ogni caso, l’eredità delle vedove senza figli fu equiparata a quella dei discendenti maschi.
In questi essenziali provvedimenti già si delinea la politica di sostegno, se non di vero e proprio cedimento [7], attuata dalla dinastia angioina a favore delle famiglie baronali. Questo orientamento si consolida sotto la reggenza di Roberto d’Angiò (1309 – 1343). E’ proprio in questo periodo che emerse il legame tra le difficoltà militari, in parte dovute all’incessante conflitto con gli Aragonesi, e lo strapotere del ceto baronale all’interno del regno. Nel 1312, infatti, Roberto si vide costretto a richiamare quei baroni che, dovendo fornire obbligatoriamente il servizio militare, tendevano a ridurlo nel tempo, se non ad ignorarlo del tutto. In questa occasione furono richiamati anche quei baroni che, non essendo tenuti a fornire il servizio militare con armamento completo, avrebbero dovuto presentarsi davanti al re, perché la Curia scegliesse, tra di loro, i cavalieri più adatti al servizio militare completo, da espletarsi previo pagamento di una somma integrativa di denaro (ad ulteriore conferma delle difficoltà militari). Nel 1313 furono richiamati i feudatari de tabula, ossia coloro che non dipendevano direttamente dalla Corona. Qualora costoro fossero risultati detentori di più feudi, avrebbero dovuto prestare personalmente il servizio militare per il feudo di maggiore estensione, e assoldare un sostituto per quelli di minore entità. Qualora fossero, invece, titolari di porzioni di feudo tanto piccole da non poter fornire un servizio militare sufficiente, avrebbero dovuto assolvere tale obbligo sostituendolo con un adeguato contributo in denaro. Nel 1316, Roberto d’Angiò emanò leggi destinate a contrastare gli abusi in materia di exceptio hostica, l’esenzione dal servizio di leva già introdotta dalla dinastia sveva, che i baroni tentarono più volte di sfruttare.
Nell’esercito, quindi, il rapporto tra la monarchia e i baroni pendeva nettamente a favore dei secondi. Nel 1317 furono anche confermate le disposizioni in materia di discendenza feudale, varate illo tempore da Carlo I, e troppo spesso ignorate, se non infrante, dai baroni. Nel 1323 fu sancito l’obbligo, per le vedove, di non assegnare feudi ai figli del loro secondo marito. In un anno indefinito si statuì il diritto, per i baroni, di richiamare anche i vassalli stabilitisi altrove, anche qualora costoro non fossero tenuti a fornire nessuna prestazione di carattere personale. Nel 1332, furono elencate, in un’unica lista, le infrazioni compiute dai baroni a danno della Curia. In quell’occasione si ritenne opportuno trovare un accordo. Tale orientamento fu confermato, in un anno imprecisato, dichiarando di non voler diseredare tutti quei baroni che, al momento della successione, non avevano prestato il relativo omaggio, a patto che dichiarassero di voler assolvere tale obbligo. Giuseppe Galasso sintetizza efficacemente queste circostanze, ribadendo una convinzione comune a buona parte della storiografia napoletana: “ E’… da notare che anche per Roberto la linea di lento, ma progressivo cedimento normativo risulta parallela a quella di una prassi amministrativa ancora meno rigida” [8].
1. La nuova nobiltà feudale angioina
Il 18 Febbraio 1266, a Benevento, le milizie imperiali capeggiate da Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, furono clamorosamente sconfitte dalle truppe comandate da Carlo I d’Angiò, con il sostegno dei Comuni guelfi dell’Italia centrale, e sotto la tutela della Chiesa di Roma.
L’evento segnò una svolta epocale per le sorti dell’Italia e dell’Europa occidentale. Carlo impiegò in battaglia truppe composte, per la maggior parte, da soldati francesi, che egli ricompensò generosamente con la concessione in feudo delle terre conquistate. L’assetto sociale dell’aristocrazia feudale napoletana, quindi, mutò radicalmente.
In un breve arco di tempo, dal 1267 alla prima metà del Trecento, tutte le più alte cariche, civili e religiose, del Regno, furono gestite dai membri di quella aristocrazia feudale francese che aveva sostenuto militarmente l’impresa italiana di Carlo I, ricevendo in cambio potere e prestigio. Famiglie come i Della Ratta, i Del Balzo, i Merloto acquisirono onori e cariche, fino a conquistare i gradi nobiliari più alti.
Dopo la conquista, Carlo I scelse Napoli quale capitale del nuovo Regno, trasformando la città in un polo d’aggregazione della classe nobiliare, ove insediare la corte e dispensare cariche ed onori.
Attratta dalle grandi possibilità di affermazione politica, sociale, che la città offriva, la nuova aristocrazia costruì palazzi, conventi, chiese; commissionò dipinti, sculture, oggetti di oreficeria sacra e profana, eresse monumenti sepolcrali grandiosi.
Uno dei primi segni tangibili del dominio angioino, fu la nascita di imponenti complessi religiosi. La dinastia angioina, vincolata alla Chiesa di Roma, si prodigò nella fondazione di chiese e conventi. Nella sola Napoli, sotto Carlo I e Carlo II furono edificati Sant’Eligio al Mercato, San Lorenzo Maggiore, S. Agrippino a Forcella, S. Agostino alla Zecca e, soprattutto, il Duomo. I due sovrani sostennero i Domenicani e Giovanni Pipino nella costruzione dei conventi di S. Domenico Maggiore, di S. Pietro Martire, e di S. Pietro a Maiella. Roberto I e la regina Sancha di Maiorca fondarono il convento e la basilica di Santa Chiara. La nobiltà feudale fece erigere monumenti funerari sfarzosi ed imponenti; le chiese napoletane traboccano di lapidi con l’immagine del defunto disteso con le proprie armi, e con i piedi poggianti su canolini, simbolo di fedeltà; ma l’insediarsi di nobiltà feudale nuova, che si identificava pienamente nell’ideologia cavalleresca, influì profondamente su tutta l’arte napoletana dell’epoca. L’appartenenza alla società feudale e cavalleresca doveva essere esibita ovunque. Si noti a tal riguardo come nell’apparato decorativo dei dipinti, delle sculture, e delle suppellettili sacre e profane databili a questo periodo, prevalga l’elemento araldico. Dipinti, affreschi, oggetti d’oro e d’argento commissionati dagli Angioini, recano tutti l’emblema della dinastia: il giglio. Si pensi al busto – reliquiario di S. Gennaro, opera degli orefici francesi Guillaume de Verdelay, Milet d’Auxerre, Etienne Goidefroy; o alla croce argentea che, secondo alcuni studiosi, Carlo II avrebbe donato alla Basilica di San Nicola a Bari. Si pensi ancora alla tavola con “San Ludovico da Tolosa” dipinta da Simone Martini nel 1317, dove l’accostamento di raffinate tonalità turchesi e dorate trasforma la raffigurazione di un convinto pauperista francescano, che consegna la corona del Regno al fratello Roberto, in una scena di gusto prettamente cavalleresco. Si pensi, inoltre, ai dipinti e agli affreschi di S. Maria Incoronata, attribuiti a Roberto d’Oderisio, alla “Maestà” dipinta da Montano d’Arezzo per l’Abbazia di Montevergine, alle pitture a fresco di Santa Maria Donnaregina Vecchia e della Cappella Leonessa in S. Pietro a Maiella. Il giglio compare, poi, nei sepolcri reali scolpiti da Tino da Camaino e dai suoi seguaci, così come anche nella decorazione dei manoscritti, come la “Bibbia di Niccolò d’Alife”, miniata da Cristoforo Orimina.
L’insistente presenza di stemmi nobiliari nelle opere d’arte dimostra a sufficienza come, secondo un costume diffuso presso tutta l’aristocrazia feudale europea, la nobiltà napoletana tendesse ad esaltare e ad onorare il lignaggio e le tradizioni familiari.
2. La cultura cavalleresca nella Napoli angioina.
Con l’avvento al potere di una classe dirigente per buona parte costituita da elementi di origine francese, Napoli divenne centro di consumo e di produzione di componimenti d’argomento cavalleresco. Dalla fine del Duecento cominciarono a circolare, nei colti ambienti aristocratici del Regno, componimenti di autori meridionali scritti in francese. Un’importante testimonianza al riguardo, è offerta dai due autori che, tra il 1305 e il 1310, lavorano per un certo “conte de Militrèe”, l’altro per il conte di Caserta Bartolomeo Siginulfo, appartenente ad una illustre famiglia aristocratica napoletana. Il primo, che aveva tradotto dal latino al francese, la Cronaca di Isidoro di Siviglia, la Historia romana e la Historia langobardorum di Paolo Diacono, la Historia normannorum di Amato da Montecassino, e la Historia sicula di un anonimo, in un francese denso di “napoletanismi”, che il suo signore “monseignor conte de Militrèe”, non solo comprende il francese, ma che ha fatto tradurre le opere “per il diletto suo e dei suoi amici” [9]. Il secondo, che per Bartolomeo Siginulfo tradusse le lettere di Seneca a Lucilio, rivolgendosi ai lettori, dichiara la non perfetta padronanza della lingua. Tale delucidazione sarebbe stata del tutto superflua se i due autori fossero stati francesi; ma, la scelta linguistica è, di per sé, significativa, in quanto indica l’esistenza di un pubblico capace non solo di apprezzare i contenuti delle opere, ma anche di comprenderne l’idioma.
La circolazione di componimenti d’argomento cavalleresco, fu favorita anche dalla produzione di preziosi manoscritti, meravigliosamente miniati ed ornati. Napoli divenne, quindi, un importante centro di lettura e diffusione della letteratura epica cavalleresca; tuttavia, mentre nel resto della penisola, accanto ad opere in francese, fecero la loro prima comparsa testi letterari scritti in un volgare intriso di latinismi e di francesismi, nel Regno angioino di Napoli si assiste all’imporsi di una cultura letteraria che adotta il francese come unico mezzo di espressione.
La mancanza di una produzione letteraria in lingua napoletana si spiega non solo con l’esistenza di una nobiltà feudale che continua a riconoscersi unicamente nell’ideologia cavalleresca e cortese; ma anche, forse, con l’apparente assenza di una tradizione letteraria partenopea; occorre, nondimeno, precisare che, mentre nei Comuni dell’Italia centro – settentrionale, l’ascesa sociale della borghesia mercantile si riflesse nella produzione di opere in volgare italiano ispirate alla poesia provenzale e francese, si assiste al consolidarsi di una società feudale, che pone il sovrano al vertice, e che considera l’ideologia cavalleresca quale unica fonte d’ispirazione letteraria e linguistica.
Numerose testimonianze documentarie e letterarie attestano quanto fosse diffuso l’uso di celebrare riti propri del costume cavalleresco francese: i tornei che si svolgevano nei larghi di Carbonara e delle Corregge, le cerimonie d’investitura cavalleresca in Castel Nuovo o presso S. Pietro ad Aram, i matrimoni tra i rampolli delle famiglie nobili, dovevano diffondere l’idea di un’aristocrazia feudale che ispirava la propria condotta di vita ad una raffinata etica cavalleresca.
Le ragioni di questo predominio linguistico – letterario possono essere identificate, a mio parere, in due elementi: la presenza, a corte, di esponenti dell’aristocrazia francese che hanno diffuso i costumi, la lingua e la cultura della loro terra d’origine; e la natura feudale dei rapporti che legavano il re alla nobiltà del Regno.
La ripresa dei temi e delle istanze tipiche della poesia francese e provenzale ha, nell’Italia meridionale, una lunga tradizione. I Normanni, assoldati come mercenari dalle signorie longobarde e bizantine, diffusero nel nostro Mezzogiorno i romanzi dell’epopea cavalleresca francese, come dimostrano i rilievi scultorei di facciata dell’Abbazia di Santa Maria della Strada a Matrice, presso Campobasso; alcuni studiosi ritengono che la Chanson de Roland sia stata ideata e composta presso la corte normanna di Salerno.
Nel corso del XIII secolo, i poeti della “Scuola siciliana”, raccolti attorno alla figura dell’imperatore Federico II di Svevia, ripresero, nei loro componimenti, le forme e i temi cari alla poesia trobadorica provenzale. Nel Regno angioino l’ispirazione all’ideologia cavalleresca e cortese – che appare non solo formale, ma anche sostanziale – fu anche favorita dalla presenza, nel Regno, di autori appartenenti ai due movimenti poetici. Carlo II intrattenne contatti con la “Scuola poetica di Arras”; accolse e protesse presso la sua corte poeti come Raoul de Soissons, Perrin d’Angicourt, Sordello da Goito, Rutebeuf, Jean de Meung o Adam de la Halle (detto Adam le Bossu) che, giunto nel 1283 presso la corte del padre, Carlo I, al seguito del conte d’Artois Roberto II, vi avrebbe composto la sua opera più famosa: Le jeu de Robin et Marion; prese parte a numerosi duelli poetici, detti jeux partis, in uno dei quali gareggiò con Perrin d’Angicourt. Dopo aver sposato Beatrice, figlia del conte di Provenza Raimondo Berengario IV, venne in contatto con la poesia provenzale, contribuendo a formare quella cultura eclettica che troverà piena espressione nel figlio Roberto e nella sua corte.
3. Re Roberto
Questo lento, ma graduale, processo d’identificazione della classe feudale del Regno con l’ideologia cavalleresca e la sua deontologia. Raggiunse il culmine durante il regno di Roberto I D’Angiò. La cultura del sovrano, ancora oggi oggetto di dibattito storico, fu piuttosto eterogenea. Se gli scritti di religione, come il “Tractatus de paupertate Christi”, la “Visione beatifica”, o i “Sermoni”, mostrano quanto profondo sia stato l’ascendente esercitato dal misticismo e dal pauperismo francescano sulla sua formazione spirituale, la protezione e i favori concessi al Boccaccio e al Petrarca – che gli dedicò un poemetto scritto in latino, intitolato “Africa”, e che dal sovrano volle farsi esaminare nel 1343, prima di farsi incoronare poeta a Roma, sul Campidoglio – dimostrano l’interesse per la nascente cultura umanistica.
La biblioteca di Roberto comprendeva, in prevalenza, opere di teologia, diritto e medicina.
In passato, molti studiosi hanno rilevato come l’ideologia cavalleresca costituisse l’elemento più aggiornato di una cultura ancora prettamente medievale; e come trovasse piena espressione nell’arte figurativa. Roberto si fa rappresentare seduto sul trono in dipinti, miniature, sculture, tra lo sfavillare di mille preziosi colori, e dei gigli che ovunque lo circondano. Questa sua immagine compare in numerose opere, come il sepolcro che gli scultori fiorentini Giovanni e Pacio Bertini scolpirono per il sovrano nella basilica di Santa Chiara, dopo la sua morte, avvenuta nel 1343; oppure una miniatura della “Bibbia di Niccolò d’Alife”. Nel “San Ludovico da Tolosa”, autentico manifesto di propaganda, che Simone Martini dipinse nel 1317 su commissione dello stesso sovrano per la basilica di S. Lorenzo Maggiore, Roberto sembra sottoporsi ad una duplice incoronazione, sacra e cavalleresca; nel dipinto, il maggior risalto conferito alla figura del Santo, che domina fisicamente e psicologicamente quella del sovrano, sembra studiato in modo tale da rimarcare il ruolo fondamentale svolto dal sovrano nella cultura e nella società della sua epoca. Lo stesso significato religioso dell’opera si dissolve in un’atmosfera dorata da leggenda cavalleresca; infatti, mentre nelle scene della predella prevale un tono aneddotico e narrativo, nella tavola principale, l’immagine statica e perfettamente frontale di San Ludovico sembra voler sottolineare non solo la sacralità sua, ma anche quella di tutta la famiglia.
Questo concetto di “sacralità” della figura del sovrano ha accompagnato tutta l’evoluzione della società feudale europea fin dalle origini; gli Angioini seppero sfruttare sapientemente questa nozione: gigli compaiono nella cornice, nel fondo dorato e sulle vesti nel “San Ludovico da Tolosa”, nei drappi e nelle vesti del “Trionfo della religione” e dei “Sette Sacramenti” affrescati da Roberto d’Oderisio nella chiesa di Santa Maria Incoronata, e in molti altri opere a soggetto religioso eseguite sotto il regno di Roberto.
Nel rispetto delle tradizioni familiari, il sovrano accolse e protesse poeti francesi e provenzali; fu appassionato lettore di romanzi dei cicli carolingio, arturiano, bretone e troiano, che custodì gelosamente nella propria biblioteca; passione che egli espresse anche negli affreschi con le immagini degli “Uomini illustri” che, su suo desiderio, Giotto dipinse in Castel Nuovo; tema caro alla nobiltà feudale e cavalleresca, e ancor di più ad un sovrano che volle propagandare di sé l’immagine di un cavaliere giusto e devoto.
Bibliografia:
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E. CUOZZO, La nobiltà meridionale e gli Hohenstaufen, Gentile, Salerno, 1995.
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ID., La cavalleria nel Regno normanno di Sicilia, Mephite, Atripalda, 2002.
G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino – aragonese (1266 – 1494), Utet, Torino, 1992.
ID., Storia d’Europa, Laterza, Bari, 2001.
P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Contini, Firenze, 1986.
F. SABATINI, Napoli angioina. Cultura e società, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1975.
[1] ERRICO CUOZZO, I Normanni. Nobiltà e cavalleria,Gentile, Salerno, 1995.
[2] JEAN RICHARD, La grande storia delle crociate, Newton & Compton, Roma, 1999, p. 100.
[3] Ivi, p. 237.
[4] Ivi, p. 82.
[5] E. CUOZZO, Piccola antologia fridericiana (1208- 1231), Gentile, Salerno, 1993, p. 62, e La nobiltà dell’Italia meridionale gli Hohenstaufen, Gentile, Salerno, 1995, p. 85. Traduzione di E. D’ANGELO: “Vogliamo e comandiamo rigorosamente che, poiché al tempo della morte dell’imperatore Enrico il nostro sigillo è andato a finire nelle mani di Marcovaldo (di Anweiler), che sembra aver fatto con quel sigillo cose che possono recarci danno, e la stessa cosa deve esser pensata per quanto riguarda il sigillo dell’imperatrice Nostra madre dopo la sua morte, vengano presentati fino al termine ultimo di Pasqua (11. 4. 1221) tutti i privilegi che sono stati fatti e concessi da quelli che abitano al di là dello Stretto, e da quelli che abitano in Sicilia fino al giorno di Pentecoste (30. 5. 1221). Ordiniamo di presentare all’interno dei predetti termini anche tutti i privilegi e gli scritti di concessione fatti da Noi a chicchessia; e chi non li presenterà, non potrà far uso senza conseguenze di quegli stessi privilegi; invece, resi completamente nulli, quelli che avranno disprezzato queste disposizioni, incorreranno nella rabbia dell’imperatore”. Da ERRICO CUOZZO, La nobiltà dell’Italia meridionale e gli Hohenstaufen, Gentile, Salerno, 1995, p. 174.
[8] Pubblici funzionari con poteri di polizia.
[7] G. GALASSO, Il Regno di Napol. Il Mezzogiorno angioino – aragonese (1266 -1494), Utet, Torino, 1992, p. 363.
[8] Ivi, p. 365.
[9] F. SABATINI, Napoli angioina. Cultura e società, Edizioni Scientifiche, Italiane, Napoli, 1975.
È nato nel 1974 a Napoli. Nel 2003, presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, ha conseguito una laurea in “Conservazione dei Beni Culturali” con tesi in Storia medievale dal titolo “La società feudale e la cultura cavalleresca”. È autore di diversi articoli di storia e storia dell’arte medievale.